DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020, riguarda tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021.
LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI GARA:
Per le procedure sottosoglia:
In termini generali, non sono più richieste le garanzie provvisorie salvo che per ragioni particolari in ordine alla specificità dell’appalto e comunque con importi dimezzati.
I criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari (tranne per i servizi tecnici), nel Decreto convertito non vi è espressa preferenza per l’uno o per l’altro. È solo prevista sempre l’esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso, anche se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5.
Sono previsti, inoltre, termini massimi per arrivare ad aggiudicazione – e a contratto – (art. 32, co. 8):
- 2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 60 giorni per la firma del contratto;
- 4 mesi per le procedure negoziate e 60 giorni per la firma del contratto.
Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso “possono” essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
COME CAMBIANO GLI AFFIDAMENTI “SOTTO-SOGLIA”? (Articolo 1)
Le stazioni appaltanti, in deroga agli artt. 36 e 157 del Codice dei contratti pubblici, procedono con le seguenti modalità:
1.fino a 150 mila euro, mediante affidamento diretto, che può avvenire anche con determina a contrarre o atto equivalente;
2.da 150 a 350 mila euro, mediante procedura negoziata senza bando con invito a 5 operatori, ove esistenti;
3.da 350 mila a 1 milione euro, mediante procedura negoziata senza bando con invito a 10 operatori, ove esistenti;
4.sopra 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 mln), mediante procedura negoziata senza bando con invito a 15 operatori, ove esistenti.
I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
- nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si applica l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Come giustamente affermato dallo Studio Bosetti Gatti & Partners, cui è stato chiesto come mai non ci fossero commenti al D.L. Semplificazioni, “Su di ciò, di cui non si può parlare, è meglio tacere” (Wittgenstein).